Nella controversia tra Condominio e uno (o più) condòmini la compagine sociale subisce un’inevitabile scissione che dà vita a due gruppi di condomini contrapposti, pertanto non trovano applicazione gli artt. 1132 e 1101 c.c.
“Nel caso di lite tra il condominio e il singolo condomino, non trovano applicazione, neppure in via analogica, la disposizione dell’art. 1132 cod. civ., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere a una domanda rispetto a un terzo estraneo, né l’art. 1101 cod. civ., richiamato dall’art. 1139 cod. civ.: sicché è affetta da invalidità la delibera assembleare che abbia statuito in tale senso”.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 gennaio 2018 n. 1629 in merito al pagamento del compenso del difensore.