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Compensi all’amministratore revocato: sono dovuti anche se non convoca assemblee

16/04/24 | News

Il Tribunale di Roma, sezione V, con sentenza 3940 del 4 marzo 2024 si è pronunciato sul tema del compenso dovuto all’amministratore revocato nel caso in cui gli sia contestata la mancata convocazione delle assemblee.

Il caso
Un condominio decideva di revocare l’incarico del proprio amministratore in quanto inadempiente: da qualche anno, infatti, non venivano più convocate assemblee. L’amministratore revocato, tuttavia, vantava un credito nei confronti del condominio per anticipazioni e compensi professionali e, per l’effetto, chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo su tali somme. Accolta la domanda monitoria, il condominio ricorreva innanzi al Tribunale di Roma, contestando la richiesta dell’amministratore revocato. Al termine del giudizio, tuttavia, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la fondatezza della pretesa vantata dall’amministratore revocato e, per l’effetto, ha condannato il condominio al pagamento del dovuto.

Il compenso all’amministratore revocato
La pretesa creditoria dell’amministratore aveva ad oggetto il pagamento dei compensi maturati e il rimborso delle anticipazioni effettuate. In termini generali, il credito per il compenso maturato ha pacifica origine contrattuale e sull’amministratore revocato grava solamente l’onere di provare l’origine del proprio credito, mentre al condominio spetta la prova del fatto estintivo dell’obbligazione di pagamento gravante sullo stesso.

Il condominio ha opposto ex articolo 1460 Codice civile l’inadempimento agli obblighi del mandato tale che sarebbe venuto meno il diritto al compenso dell’amministratore revocato. Di diverso avviso, tuttavia, il Tribunale di Roma. Nonostante il fatto che nell’ultimo biennio non fossero state convocate assemblee, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’amministratore non dovesse essere ritenuto inadempiente al proprio contratto di mandato e, per l’effetto, che lo stesso avesse pieno diritto al compenso maturato.

La complessità dell’attività dell’amministratore
L’attività professionale dell’amministratore, infatti, è ben più ampia di quella relativa alla convocazione delle assemblee e di redazione dei bilanci. Nel corso del giudizio l’amministratore revocato è riuscito a dimostrare di aver sempre svolto con professionalità il proprio mandato provvedendo al pagamento delle utenze, alla riscossione degli oneri condominiali, alla redazione dei bilanci successivi (sebbene non approvati per sopraggiunta revoca dall’incarico) nonché alla redazione del consuntivo della propria gestione fino al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore.

Alla luce anche del fatto che l’eccezione di inadempimento è rimasta generica (non sono state indicate né le conseguenze negative correlate ai ritardi nella presentazione dei bilanci né quale omissione, foriera di danno per l’ente, avrebbe caratterizzato l’inerzia dell’amministratore revocato) e che l’amministratore ha dato prova dell’attività di amministrazione espletata, il Tribunale di Roma, nonostante non fossero state convocate assemblee, ha ritenuto che fosse comunque dovuto il compenso spettante al professionista.

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