La riforma del condominio (legge 220/2012), stabilisce che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
La giurisprudenza di legittimità, alla luce della norma appena citata, precisa che «l’articolo 1118 del Codice civile subordina la possibilità del distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale del singolo condomino alla condizione che lo stesso dimostri che dal detto distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa a carico dei rimanenti condòmini, poiché, in caso contrario, l’eventuale distacco lo esporrà al rischio di essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Sul soggetto che intende operare il distacco grava l’onere di provare che non vi siano tali pregiudizi e la detta prova dovrà essere fornita mediante specifica documentazione tecnica. Tale onere viene meno, tuttavia, nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria autonoma valutazione di assenza di pregiudizi» (Cassazione civile, sezione II, 31 agosto 2023, n. 25559). La giurisprudenza di merito ritiene che rimangano altresì a carico del condomino che ha operato il distacco anche i consumi involontari, affermando che «il condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve contribuire alle spese di esercizio solo in relazione ai cosiddetti consumi involontari (quota di inefficienza dell’impianto) poiché, diversamente, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condòmini» (Tribunale di Roma, sezione V, 2 febbraio 2019, n. 8, e, conforme, Tribunale di Savona, 10 ottobre 2022, n. 115). È opportuno, pertanto, che il lettore faccia eseguire una perizia che accerti se esistano o meno notevoli squilibri per gli altri condòmini a seguito del suo distacco dall’impianto centralizzato, e che egli quantifichi i costi che rimarrebbero comunque a suo carico, compresi i consumi involontari.