La Suprema Corte ha affermato e ribadito che le spese per l’illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l’integrità ed a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma 1, e 1124, comma 1, cod. civ.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie. Da ciò consegue che i condomini sono tenuti a contribuire a tali spese non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma sulla scorta dell’uso che ciascuno di essi può fare delle scale in questione, secondo il criterio fissato dall’art. 1123, comma 2, cod. civ., a mente del quale, come è noto, “…se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne…”.