Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria possono – «per l’adempimento dei loro compiti» – richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, così l’articolo 32, primo comma, numero 8-ter, del Dpr 600/1973. Quindi l’amministratore condominiale deve fornire non solo dati contabili , ma permetter l’accesso alla anagrafica condominiale.Ma il diritto di accesso alla anagrafica condominiale è stato esteso anche ai Comuni.
L’articolo 1, comma 49, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto (intervenendo sull’articolo 3 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23) che –«per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative» e l’attuazione di quanto disposto da due commi (l’8 e il 9) del citato articolo 3 nel frattempo dichiarati incostituzionali – siano attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio «anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del Codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
Come è evidente da quanto abbiamo scritto la tenuta della anagrafica condominiale non è un onere di scarsa rilevanza, ha degli effetti importanti sulla regolare gestione della amministrazione condominiale, a tali adempimenti gli amministratori debbono prestare particolare attenzione per evitare di incorrere in sanzioni o dover risarcire danni.