Tra gli obblighi, scaturenti da una esplicita disposizione normativa a cui deve uniformarsi l’amministratore, c’è quello della tenuta del registro di anagrafica condominiale.
L’obbligo è stato introdotto con la legge di riforma del condominio, la 220/12, e precisamente al n. 6 del comma 1 dell’articolo 1130 Codice civile. Nella norma si prevede che l’amministratore condominiale debba «curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili».