È frequente, nella prassi, la convocazione dell’assemblea per deliberare l’approvazione di un fondo cassa con cui l’amministratore possa gestire, nei confronti dei terzi ed attraverso la provvista così raccolta tra i condomini in regola con i pagamenti, la morosità degli altri, fatti salvi i successivi conguagli. Resta però un dubbio: si tratta effettivamente di materia di competenza assembleare?
1. Il principio affermato da Trib. Messina, 16 novembre 2023
Con sentenza del 16 novembre 2023, n. 2136 il Tribunale di Messina, pur pronunciandosi ai soli fini della soccombenza virtuale ed investito della questione concernente le maggioranze all’uopo necessarie, ha affermato che, “a seguito della riforma del condominio, è necessaria la decisione unanime dell’assemblea per ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, con la costituzione di un apposito fondo (Trib. Milano sez. III, sentenza del 18.09.2017; Tri. Roma, sentenza n. 10787 del 29.05.2018)”.