Se più soggetti sostengono le spese per la realizzazione degli interventi sugli immobili, di cui risultano essere possessori, ciascuno, in via del tutto autonoma, potrà decidere discrezionalmente la modalità di utilizzo delle detrazioni fruibili, a prescindere dalla scelta operata dagli altri. Nei condomini, soprattutto, alcuni potranno scegliere di utilizzare direttamente la detrazione, altri di optare per sconto o cessione.
L’argomento, sicuramente di primo piano e di interesse generale, è stato recentemente trattato anche dall’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 7 e provvedimento n. 283847/2020) come alternativa alla detrazione, dovendo fare riferimento alle disposizioni contenute, in particolare, nell’art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
Il detto articolo, in sede di conversione, non ha subito modifiche sostanziali sebbene non si parli più di «trasformazione» della detrazione ma più semplicemente di opzione per la cessione o lo sconto in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali; la norma è quella che rende effettivamente appetibile, nel corso del biennio 2020/2021, l’esecuzione degli interventi edili sugli edifici.
La prima constatazione riguarda la contrazione del periodo di recupero della detrazione maggiorata del 110%, fissata a cinque anni in luogo dei dieci previsti per le altre tipologie, che potrebbe generare una cospicua presenza di soggetti incapienti, trattandosi di detrazioni fiscali (quindi utilizzabili nel limite dell’imposta dovuta), mentre una seconda constatazione concerne l’ulteriore possibilità di eseguire la cessione anche in base allo stato di avanzamento dei lavori, sebbene nel rispetto di determinati limiti.
Il beneficiario, ai sensi della lettera b), del comma 1 dell’art. 121 in commento può cedere il credito d’imposta pari alla detrazione spettante e, per effetto del comma 1-bis, introdotto con la legge di conversione, può esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, tenendo conto, però, che i detti trasferimenti non possono essere più di due, per ciascun intervento complessivo, e che ciascun stato di avanzamento deve far riferimento ad almeno il 30% dello stesso intervento.
Lo sconto in fattura o la cessione può riguardare anche il singolo stato di avanzamento dei lavori, potendo il beneficiario scegliere liberamente soluzioni diverse per ogni fase e il recente documento di prassi evidenzia che, in presenza di più soggetti possessori della medesima unità immobiliare, su cui vengono eseguiti gli interventi interessati dalla norma, libera e autonoma resta la scelta se utilizzare direttamente la detrazione o eseguire la cessione od ottenere lo sconto, a maggior ragione se si tratta di interventi dei condomini su parti in comune.
Come indicato dalla circolare richiamata (circ. 24/E/2020 § 7) la cessione può essere disposta, alternativamente e a scelta del beneficiario, in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo o società ed enti di ogni tipo) o di banche e intermediari finanziari.
Gli interventi cedibili sono pressoché tutti quelli che fanno maturare detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, sistemazione facciate, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) e l’opzione deve eseguirsi tassativamente in via telematica, utilizzando il modello e seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 283847/2020), anche a mezzo intermediari abilitati.
Il provvedimento, pubblicato lo scorso 8 agosto, detta anche i tempi, oltre ai contenuti del modello per l’opzione, fissando la decorrenza per l’invio dal 15 ottobre prossimo e tenendo conto, vista anche la possibilità di cedere parzialmente o successivamente, rispetto ai primi utilizzi, la detrazione, che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo in quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, nel caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata direttamente.
Infine, come evidenziato dal provvedimento di approvazione della comunicazione per l’opzione, il mancato invio della comunicazione nei termini o con modalità diverse da quelle indicate rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.