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Il super ecobonus al 110%

30/07/20 | News

Il super ecobonus al 110% è stato introdotto dal Decreto Rilancio (ora legge) allo scopo di favorire e agevolare, come mai prima d’ora, gli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture (colonnine) per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il cosiddetto Super ecobonus prevede un’aliquota di detrazione al 110% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le misure di aggiungono a quelle già previste dalle normative, come l’ecobonus «tradizionale», il bonus facciate, il sisma bonus. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in 5 quote annuali di pari importo.
Per fare ordine e chiarire la portata della misure e spiegare le nuove regola, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida in pdf (qui le istruzioni complete) allo scopo di fornire una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio. Il testo rimanda comunque, per alcuni particolari non di poco conto (per esempio per la «congruità delle spese sostenute» in relazione agli interventi agevolati) ai previsti decreti ministeriali non ancora emanati.

Le nuove disposizioni consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese per gli interventi di efficientamento energetico e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio, riduzione del rischio sismico (sisma bonus), riqualificazione energetica degli edifici ( ecobonus «tradizionale). Per questi interventi, sono riconosciute detrazioni al 110% quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico. Ciò significa che anche gli altri bonus potranno beneficiare del «super sgravio».

Le ristrutturazioni con sconto in fattura o cessione del credito

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità di scegliere, invece della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Anche in questo caso, la possibilità di scelta riguarda non solo gli interventi di efficientamento energetico previsti dal «nuovo Superbonus» ma anche quelli: di recupero del patrimonio edilizio; di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate); per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
In questi casi, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, per lo sconto in fattura o la cessione del credito il contribuente dovrà acquisire anche il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF, e la documentazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.

Come funziona il Superbonus?

L’Agenzia delle Entrate ha anche preparato una serie di casi pratici e una sezione di risposte ai quesiti più frequenti. Di seguito, una sintesi delle questioni più rilevanti.
Come funziona? Con il Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Come detto, il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.

Super ecobonus: quando spetta sempre

Il super ecobonus consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio (ora convertito in legge).
Si tratta, citiamo per esteso il testo del decreto, di:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Quali tipi di interventi si potranno effettuare?

Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti «interventi trainanti» al fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:

  • Intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari (villette) purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
  • Intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (sostituzione caldaia) con impianti centralizzati dotati di: caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione; collettori solari per la produzione di acqua calda;

Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari cioè tende da sole) o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati.

Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

I tetti di spesa in condominio

Per la coibentazione termica sono agevolate le spese fino a 40 mila euro per i condomini da due a otto unità, e si scende a 30 mila euro per i condomini con oltre otto unità.

La sostituzione della centrale termica ha come tetto 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15 mila euro per le unità più grandi.
Va sottolineato che i lavori costano proporzionalmente meno nei condomini grandi: ad esempio nel caso della coibentazione il costo complessivo della progettazione, permessi, sicurezza, installazione dei ponteggi ecc in un edificio da 10 abitazioni è più basso di quello necessario per 100 abitazioni ma certo non è dieci volte inferiore.
Chi rischia di perdere in maniera significativa rispetto al testo originario (il dl prevedeva 60 mila euro) sono i condomini medio piccoli (in particolare quelli tra 9 a 12 unità) e, al loro interno, le case di maggiore dimensione perché il riparto millesimale delle spese rischia di farle “sforare”. Attenzione quindi alla ripartizione millesimale dei costi: chi ha molti millesimi constatando che non otterrebbe per intero il bonus potrebbe far venire meno la maggioranza.

l super ecobonus nelle case indipendenti e nelle seconde case

La conversione parlamentare prevede la possibilità di estendere il bonus anche alle seconde case (non più di due), mentre non è possibile usufruire dell’agevolazione nel caso di abitazione di lusso.

Il tetto di spesa nelle case indipendenti e nelle villette a schiera è di 50 mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30 mila euro per il cambio della caldaia”. Il bonus può essere richiesto anche per le seconde case (non più di due) purché non si tratti di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1; A/8; A/9).

Attenzione, per come è formulata la legge in un condominio con le abitazioni servite da impianto autonomo di riscaldamento non sarà possibile usufruire dell’ecobonus 110% sul cambio della caldaia singola, perché non si tratta di un lavoro condominiale e l’unità immobiliare non è funzionalmente indipendente.

Chi potrà usufruirne?

Potranno beneficiare della detrazione al 110%:

  • I condomìni per interventi sulle parti comuni; per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale; anche l’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus? Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).
  • Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022.
  • Le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

 

Il sisma bonus e il superbonus

Si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente ad un intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici riceverà la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi?

Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%. L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua.

In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Si precisa che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?

Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007 .

Caldaie

Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Per i condomini è anche possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria senza sostituire l’impianto di riscaldamento. Perché sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche. E’ possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale.

Quali adempimenti devono essere rispettati?

Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, quali adempimenti devono essere rispettati? Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso effettuare gli interventi di efficientamento energetico? Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi e sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio, è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.
Per il Sisma bonus invece gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Demolizione e ricostruzione dell’edificio

Si può avere diritto al Superbonus anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, purché non si modifichi la volumetria dell’edificio.

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