Omettere la trasmissione del compendio documentale all’amministratore subentrante è poi perseverare nell’inadempimento postula un “fatto” talmente grave che legittima l’applicazione di una penale (pari a cinquanta euro giornaliere) per ogni giorno di ritardo, a far data dall’emissione del provvedimento cautelare che dispone la condanna alle consegne.
In questi termini, si consolida l’orientamento del Tribunale di Palermo contro gli amministratori reticenti alle consegne (si veda l’Ordinanza del 23 gennaio 2018, Giudice istruttore dott. F.P. Torrasi e, per le conseguenze penali si veda anche l’articolo del 5 dicembre 2016) .
Il caso è uno dei tanti, in cui si verifica un avvicendamento nella gestione amministrativa di un condominio degli edifici, cadenzato da una inspiegabile, quanto ingiustificabile, ritrosia, da parte dell’amministratore uscente, alla trasmissione della cassa e della documentazione contabile e fiscale in favore del collega subentrante.
In punto di diritto è stato osservato, a tal riguardo, che l’incarico gestorio assolto dall’amministratore del condominio edilizio ex articolo 1129 codice civile, in una prospettiva qualificatoria, viene notoriamente ricondotto entro gli schemi giuridici del mandato. Leggi Qui la Sentenza.