Salvo casi specifici, espressamente indicati dal legislatore, le spese necessarie alla conservazione e ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, così come quelle per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere ripartite tra condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art. 1123, comma I, Cc).
Qualora il condominio non fosse dotato delle tabelle millesimali nondimeno la ripartizione dovrebbe tener conto della relazione tra il valore della singola proprietà e quello dell’intero edificio, in altri termini, la ripartizione dovrebbe avvenire in proporzione tra la quota a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi. Leggi qui la sentenza.