Anche dopo l’abrogazione dell’obbligo di consegnare al conduttore l’Ape (attestato di prestazione energetica), rimane fermo in capo al locatore, l’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato, con la conseguenza che la violazione di quest’ultimo obbligo – anche se non invalida la locazione – può essere fonte di responsabilità contrattuale o extra contrattuale del locatore verso il conduttore, quantomeno per la mancata informazione sull’inesistenza del documento. Tribunale Milano 11 Maggio 2017 n. 5308