Condominio e amministratore sono responsabili per la caduta di un minore dal lucernario con lo slittino.
La Corte di Cassazione con la sentenza 29662/2017 ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che non riconosceva la responsabilità civile di un condominio che non aveva posto alcuna protezione e neppure un segnale di pericolo sulla zona dove si trovava un vetrata di un lucernario, posto sul garage condominiale coperto di neve , all’interno del quale cadeva un minore che conduceva uno slittino. In particolare la Corte d’appello affermava l’esclusiva responsabilità dei genitori del bambino infortunato che consentivano un uso improprio della cosa, ben individuata e ben conosciuta , così da integrare un caso fortuito esonerante la responsabilità del «custode».
Ma la Corte di Cassazione affermava che il giudice, per stabilire la ricorrenza della responsabilità in base all’articolo 2051 del Codice civile , per accertare la sussistenza del caso fortuito, deve stabilire se la condotta del danneggiato ha esplicato un’incidenza totale sull’evento o soltanto parziale , oppure nessuna incidenza. Nel primo caso è integrato il caso fortuito , nella seconda e terza ipotesi permane la responsabilità oggettiva del custode. Ne consegue che per escludere la responsabilità oggettiva di quest’ultimo occorre che la sua custodia non sia inserita nella serie causale dell’evento, poiché la serie causale concretamente rilevante si rapporta ad una condotta assolutamente abnorme e imprevedibile del soggetto danneggiato o di soggetti terzi.