Situazioni complesse come la presenza di edifici diversi appartenenti ad un unico condominio, possono portare a dubbi giuridici. La Cassazione, nella sentenza 30307 del 2017 , ha trattato un caso in cui un condominio chiamava a comparire, dinanzi al Tribunale, l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia, in quanto il conduttore di una porzione immobiliare, di proprietà dell’IACP, aveva intrapreso opere di ristrutturazione del solaio di copertura del fabbricato, al fine di accorparlo ai locali della pizzeria sita nel fabbricato confinante.
Il condominio chiedeva la condanna del convenuto al ripristino della situazione originaria, in quanto, a differenza di quanto deduceva l’IACP, riteneva il solaio di copertura di proprietà condominiale. Per la Cassazione i motivi sono stati ritenuti destituiti di fondamento, in quanto il concetto di condominio è configurabile anche tra edifici strutturalmente autonomi. Nel caso specifico, la Corte d’appello ha riscontrato che le unità condominiali in questione costituiscono articolazioni di un unico complesso edilizio, in quanto la sede dell’Istituto e quello del retrostante condominio dell’edificio sono collegati da un terzo corpo di fabbrica.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia a rimborsare, al condominio, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700,00.