La nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma. La convinzione diffusa della obbligatorietà di tali figure deriva, forse, da quello che viene definito “diritto naturale”, cioè quell’insieme di regole percepite e condivise ma non sempre coincidenti con il diritto positivo.Di recente, la Suprema Corte aveva precisato che l’effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio della scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (Cass. n. 11375/2017).
Sul tema, torna la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27163, depositata il 16 novembre 2017, relatore Antonio Scarpa , accogliendo il ricorso promosso contro sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva annullato una deliberazione assembleare per la mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente, la cui presenza era imposta dal regolamento condominiale.
Richiamati i suddetti principi, la Corte osserva che “è la natura di organo collegiale dell’assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente…conferendole concretezza di espressione comunicativa”; tuttavia, proprio perché la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), “le eventuali irregolarità formali relative alla nomina delle due figure non comportano l’invalidità dell’assemblea”.