Via Enrico Mercatanti, 5

02100 Rieti

Telefono

+39 0746 218403

“Alloggio del portiere: senza destinazione comune appartiene al costruttore” Cassazione 14796/17

21/12/17 | News

Un locale non è detto che costituisca bene comune se tale funzione non gli è conferita dall’unico proprietario all’atto del frazionamento. È quanto stabilito dalla Suprema Corte, con la sentenza del 14 giugno 2017, n.14796, secondo cui «…In difetto di espressa disciplina negoziale, affinché un locale sito nell’edificio – che per la sua collocazione può essere adibito ad alloggio del portiere oppure utilizzato come qualsiasi unità abitativa – diventi una parte comune ai sensi dell’art. 1117 n. 2 cit., occorre che, all’atto della costituzione del condominio, al detto locale sia di fatto assegnata la specifica destinazione al servizio comune». Di conseguenza «…se prima della costituzione del condominio la destinazione al servizio comune non gli viene conferita, o gli viene sottratta, il locale non può considerarsi come bene comune».

Preventivo online

Richiedere i preventivi per i servizi di amministrazione immobiliare è un processo estremamente semplice: compila la scheda appositamente predisposta e inviala con un click. Una volta inviata, verrai prontamente contattato dai nostri esperti professionisti, pronti ad assisterti nella gestione dei tuoi immobili.

13 + 9 =