Un locale non è detto che costituisca bene comune se tale funzione non gli è conferita dall’unico proprietario all’atto del frazionamento. È quanto stabilito dalla Suprema Corte, con la sentenza del 14 giugno 2017, n.14796, secondo cui «…In difetto di espressa disciplina negoziale, affinché un locale sito nell’edificio – che per la sua collocazione può essere adibito ad alloggio del portiere oppure utilizzato come qualsiasi unità abitativa – diventi una parte comune ai sensi dell’art. 1117 n. 2 cit., occorre che, all’atto della costituzione del condominio, al detto locale sia di fatto assegnata la specifica destinazione al servizio comune». Di conseguenza «…se prima della costituzione del condominio la destinazione al servizio comune non gli viene conferita, o gli viene sottratta, il locale non può considerarsi come bene comune».