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Il singolo condòmino non può impugnare la sentenza che dà torto al condominio – Cassazione 29748

15/12/17 | News

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni di un edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Per tutto ciò destinato a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Un criterio sancito dall’articolo 1123 del Codice civile e che è stato materia di discussione per la sentenza 29748 /2017 della Cassazione , la quale ha affrontato un caso in cui i condòmini, proprietari delle rispettive unità immobiliari comprese nel condominio di un complesso immobiliare, proponevano ricorso contro la sentenza resa dalla Corte di secondo grado, la quale aveva accolto l’appello proposto da tre condòmini nei confronti dell’amministratore del complesso immobiliare, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione contenente impugnazione della deliberazione assembleare, proposta dai condòmini nei confronti dell’amministratore del complesso immobiliare. A seguito di rinnovazione della citazione, perché nulla, il Tribunale aveva dichiarato il difetto di valida procura alle liti dell’avvocato. Disattesa tale questione pregiudiziale, la Corte d’Appello annullava la deliberazione assembleare relativa alla ripartizione delle spese per il servizio di autospurgo.

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